
Dal 24 maggio 2025 è entrata in vigore la nuova legge sulla cittadinanza italiana. La riforma ha modificato in modo significativo le norme sul riconoscimento della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis), introducendo requisiti più restrittivi e nuovi criteri per chi vive all’estero.
In questo articolo spieghiamo cosa cambia con la nuova normativa, con particolare attenzione ai cittadini italiani residenti in Austria, alle famiglie con figli nati all’estero e ai casi più comuni collegati alla nostra comunità.
Nota: questo articolo è stato redatto dai membri del Comites Austria a scopo informativo. Non si tratta di una consulenza legale. Per casi personali o dubbi specifici, si consiglia di contattare direttamente la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna.
Cosa prevede la riforma
La normativa italiana sulla cittadinanza è storicamente basata sulla Legge n. 91 del 1992, fondata sul principio dello ius sanguinis, cioè la trasmissione della cittadinanza per discendenza. Per i nati all’estero con cittadinanza straniera, la norma prevedeva che per ottenere la cittadinanza italiana fosse sufficiente dimostrare di discendere da un avo italiano (anche con doppia cittadinanza e senza limiti di generazioni), dando eventualmente prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Con l’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha convertito il Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, invece, coloro che sono nati all’estero e hanno già una cittadinanza straniera acquistano la cittadinanza italiana per discendenza nel caso in cui ricorra almeno una delle condizioni qui previste:
- Avere un genitore o un nonno/a che possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;
- Avere un genitore o adottante che abbia avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana prima della nascita del discendente.
La riforma si applica retroattivamente, quindi anche ai casi di persone nate prima dell’entrata in vigore della legge che non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento della cittadinanza (fatta eccezione per chi aveva già presentato una domanda di richiesta di cittadinanza non ancora approvata prima del 27 marzo 2025 – data di entrata in vigore del decreto)
Esempi relativi alla situazione in Austria
Nella tabella seguente abbiamo riassunto i casi più comuni che possono riguardare i discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero (focalizzandoci sulla situazione in Austria)
Tutti i casi si riferiscono a persone nate in Austria. Le situazioni ipotizzate per i futuri discendenti (figli e nipoti) presuppongono che uno dei genitori di questi abbia sempre cittadinanza straniera, e che sia possibile per nascita ottenere la doppia cittadinanza (come nel caso di un figlio nato da coppia di cittadinanza mista austriaca/italiana).
Caso | Ascendenti | Ha automaticamente diritto alla cittadinanza italiana? | I suoi figli? | I suoi nipoti? | Note |
1 | Entrambi i genitori con la sola cittadinanza italiana. | SÌ, cittadinanza trasmessa da entrambi i genitori. | SÌ, cittadinanza trasmessa dai nonni e dal genitore con la sola cittadinanza italiana. | SÌ, cittadinanza trasmessa da nonno/a con la sola cittadinanza italiana. | La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, per un massimo di due generazioni, sempre che la linea di trasmissione non si sia interrotta. |
2 | Un genitore con la sola cittadinanza italiana e uno con cittadinanza straniera. | SÌ, cittadinanza trasmessa dal genitore con la sola cittadinanza italiana. | SÌ, cittadinanza trasmessa dal nonno/a con la sola cittadinanza italiana. | NO, a meno che non si dimostri che il genitore con la cittadinanza italiana abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | La doppia cittadinanza alla nascita (italiana e straniera) impedisce la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di secondo grado (nipoti). |
3 | Genitore con doppia cittadinanza (italiana e austriaca), nonno/a con la sola cittadinanza italiana. | SÌ, cittadinanza trasmessa dal nonno/a con la sola cittadinanza italiana. | NO, a meno che il genitore italiano abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | NO, a meno che il genitore abbia ottenuto la cittadinanza italiana e abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita, | La doppia cittadinanza alla nascita (italiana e straniera) impedisce la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di secondo grado (nipoti). |
4 | Sia genitori sia nonno/a con doppia cittadinanza (italiana e austriaca). | NO, a meno che non si dimostri che un genitore abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | NO, a meno che un genitore abbia ottenuto la cittadinanza italiana e abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | NO, a meno che un genitore abbia ottenuto la cittadinanza italiana e abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | Situazione tipica di famiglie con antenato italiano emigrato in Austria e sposato con una persona austriaca. La doppia cittadinanza alla nascita (italiana e straniera) impedisce la trasmissione della cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di secondo grado (nipoti). |
5 | Entrambi i nonni con la sola cittadinanza italiana; genitore ha rinunciato alla cittadinanza italiana per ottenere quella austriaca prima della nascita del figlio. | SÌ, cittadinanza trasmessa dai nonni con la sola cittadinanza italiana. | NO, a meno che il genitore italiano abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. | NO, a meno che un genitore abbia ottenuto la cittadinanza italiana e abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita | Nel caso in cui un genitore decida di rinunciare alla cittadinanza italiana, essa può essere comunque tramandata dai nonni fino ai nipoti; vale per le generazioni future il principio della cittadinanza acquisita tramite la residenza continuativa per due anni di un genitore con cittadinanza italiana; la cittadinanza si può trasmettere in futuro anche per beneficio di legge. |
6 | Genitore straniero o con doppia cittadinanza che diventa italiano o rinuncia a quella straniera, | SÌ, cittadinanza trasmessa dal genitore con la sola cittadinanza italiana, | SÌ, cittadinanza trasmessa dal nonno/a con la sola cittadinanza italiana, | NO, a meno che non si dimostri che il genitore con la cittadinanza italiana abbia avuto la residenza per almeno due anni consecutivi in Italia prima della sua nascita. |
Altre novità della riforma: acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
La nuova legge ha introdotto importanti modifiche anche in merito all’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. Questa, a differenza di quella ius sanguinis, viene concessa in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa. Rientrano in questi casi, ad esempio, i discendenti di cittadini italiani che non possono dimostrare una continuità nella trasmissione della cittadinanza (a causa ad esempio di una perdita o rinuncia della cittadinanza) o i figli di persone che ottengono la cittadinanza italiana.
Residenza abbreviata per maggiorenni che richiedono la cittadinanza
Sono stati ridotti da tre a due gli anni di residenza in Italia richiesti agli stranieri o apolidi maggiorenni che intendono richiedere la cittadinanza italiana per beneficio di legge, in presenza di un ascendente (genitore o nonno) che sia o sia stato cittadino italiano per nascita.
Esempio: persona nata all’estero da padre che ha rinunciato alla cittadinanza italiana, vive in Italia da due anni e diventa maggiorenne. Può ora richiedere la cittadinanza italiana per beneficio di legge perché il padre é stato cittadino italiano per nascita.
Cittadinanza per minori stranieri o apolidi
La nuova legge introduce nuovi casi di acquisto della cittadinanza per minori stranieri o apolidi nati all’estero ai quali non viene trasmessa automaticamente la cittadinanza: essi hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza se ricorrono entrambe queste condizioni:
- sono discendenti da padre o madre che abbia acquistato la cittadinanza per nascita;
- entrambi i genitori o tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza per il minore.
Inoltre, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:
- in seguito alla dichiarazione del genitore/tutore, il minore deve risiedere continuativamente per almeno due anni in Italia;
- la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di adozione.
Esempio: bambino nato all’estero da un genitore cittadino italiano per nascita che ha però perso la cittadinanza (ad esempio per averne acquisita un’altra). In questo caso, in mancanza di un nonno cittadino italiano, il bambino non ha diritto automatico alla cittadinanza, poiché la linea di trasmissione si è interrotta. È tuttavia possibile ottenerla tramite una dichiarazione di volontà da parte dei genitori. Se questa viene presentata entro un anno dalla nascita, la cittadinanza può essere acquisita senza necessità di residenza in Italia; in caso contrario, sono richiesti almeno due anni di residenza legale e continuativa nel territorio italiano.
Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi ottiene la cittadinanza
La nuova legge stabilisce che i figli minori di genitori che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana non la ottengono più automaticamente, ma solo se risiedono legalmente in Italia da almeno due anni, oppure dalla nascita nel caso abbiano meno di due anni (mentre in precedenza era attribuita automaticamente, anche se i figli risiedevano all’estero).
Ingresso agevolato per discendenti di italiani all’estero
Chi ha origini italiane ma non possiede la cittadinanza e risiede in uno Stato di storica emigrazione italiana, potrà trasferirsi in Italia per lavoro subordinato senza rientrare nelle quote del decreto flussi. Un decreto interministeriale definirà i Paesi interessati (nota: l’Austria, non essendo considerata un Paese di storica emigrazione italiana, difficilmente sarà inclusa tra quelli previsti dal decreto).
Riferimenti normativi e approfondimenti
Per ulteriori informazioni, si possono consultare i seguenti documenti ufficiali:
- Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 – Gazzetta Ufficiale
- Legge 23 maggio 2025, n. 74 – Gazzetta Ufficiale
- Relazione Tecnica al Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 (PDF)
- Dossier Servizi Studi di Camera e Senato (PDF)
- Circolare 26185 del 28/05/2025
Testo a cura di Paolo Manganiello e Sara Rebeschini.
Ultimo aggiornamento 18.06.2025